DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172. (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla
navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE
in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento
sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per
l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre
2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque
marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si
applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative
norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le
imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in
ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro
metri.
Art. 2.
Uso commerciale delle unità da diporto
1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio
per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi
registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle
unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di
navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di
uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della
navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una
dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità
della stessa, nonchè gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e
di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente
per le attività a cui sono adibite.
Art. 3.
Unità da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di
propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e
delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri
e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o
inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione
in commercio di unità da diporto
Art. 4.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario
separatamente e sono destinati ad essere installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o
in unità da diporto e moto d'acqua;
2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del
motore;
c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa
senza scarico integrato;
2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa
senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e successivamente
immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
3) moto d'acqua;
4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad
essere installati su unità da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per
l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite
principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario;
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul
mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a
fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio,
del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unità
destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali,
sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità
specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini
commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE,
indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto
anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al comma 2, lettera
a), numeri 5) e 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente
comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione
sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di
scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o
messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per
noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le
immersioni subacquee, purchè immesse sul mercato per finalità di diporto.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più
altri componenti;
b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di
propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o
per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro
tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i
motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti
nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non
alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del
motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del
motore;
e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell'unità;
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità è mossa in particolare eliche o
sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro
progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono
conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il
presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul
mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario
di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi
impostigli dal presente capo.
Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in
materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio
liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal
comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme
armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro
destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza
indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo e
fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati
da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che
soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del
suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul
mercato, ad essere completate da altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della
persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e
che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato
II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4,
comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di
conformità, di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle unità da
diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio
comunitario, ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della
persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di
cui all'allegato II.
7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo
e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori omologati a norma del
provvedimento di recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della
medesima, nonchè i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3
dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai
sensi dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di
scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unità da diporto o in una moto
d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.
8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente capo, purchè sia
indicato espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in
commercio o messi in servizio finchè non siano resi conformi.
Art. 8.
Marcatura CE di conformità
1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di
conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le
modalità di cui all'allegato III;
a) unità da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai
corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B
e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell'allegato III, deve essere apposta in modo
visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2
dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui
motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1
dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di
identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X,
XI, XII, XIII e XIV.
3. È vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano
indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti
contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio,
purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad
aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli
stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica
che il prodotto è conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale
caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle
dichiarazioni di conformità o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano
tali prodotti.
Art. 9.
Valutazione della conformità
1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1,
il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai
commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla
costruzione, se nè il costruttore nè il mandatario stabilito nella Comunità assumono la
responsabilità per la conformità del prodotto al presente capo, questa può essere assunta da
una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o lo
mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto
sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai
fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul
mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili
ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine.
L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per
assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la
targhetta del costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione
«certificazione successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di
conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto
sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la
dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la
marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), il costruttore di unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le
seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato
II, paragrafo A:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo
di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo
B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,
oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo
B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII,
oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
b) per la categoria C:
1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: in caso di
rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A:
controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione
interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza delle norme
armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione
interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo
B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,
oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
c) per la categoria D:
1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri:
controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione
interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B)
di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,
oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII,
XIII, XIV;
e) per i componenti di cui all'allegato I:
1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII,
XIII.
3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano
l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo
(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di
cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore
dell'unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:
1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore:
il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un
unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di
cui all'allegato XIII;
2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il
controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico
prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui
all'allegato XIII;
3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unità di riferimento, stabiliti
conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato
IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui
all'allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia
qualità totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il costruttore della
moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di
fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G
o H di cui agli allegati XII e XIII.
5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonchè la documentazione relativa ai mezzi di
attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua italiana.
6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche
e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.
Art. 10.
Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui
all'articolo 9, nonchè i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che
soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso
regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che
provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed
alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in
cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonchè all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di
norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano
sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero delle attività produttive, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva
variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1,
l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro
sessanta giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con
conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai
controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.
Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformità
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero
delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle
rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni
del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre
verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o
presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e
prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1
possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie
EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi di
vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le amministrazioni vigilanti,
quando accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni
del presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, o al responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee
a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non superiore a trenta
giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano
l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare
l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del
costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile
dell'immissione in commercio.
Art. 12.
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di
accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo
10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorchè recanti marcature CE ed utilizzati in
modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle
persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od
ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto
destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne
l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la
Commissione europea.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che
siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con le seguenti modalità:
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè per i
motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Art. 14.
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro
secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unità da diporto
Art. 15.
Registri di iscrizione
1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni
da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei
registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità,
presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza
l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte
nei registri delle imbarcazioni da diporto, purchè munite di attestazione di idoneità rilasciata da
un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della
perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia
conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso
dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che
rilascia una nuova licenza di navigazione.
Art. 16.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono
iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di
navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o
di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto
legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla
data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla
licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio
di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata
notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione da parte dell'interessato della
nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla
data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel
termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma
1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede,
su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
Art. 18.
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità
da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia,
devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle
forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che
abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione
in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a
raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente
soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle
unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve
presentare all'autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità CE
rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a
quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonchè
la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE,
ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove
l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui
al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del
proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato
membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita
da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di
uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino
le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in
commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE)
prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'assegnazione del numero di
immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno
degli uffici detentori dei registri. Alla domanda è allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonchè la descrizione tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove
prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti
gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di
proprietà di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata
alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della
fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente
all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato
presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il
certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve
presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a
suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio
di iscrizione dell'unità.
2. La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
Capo II Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo
registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle
marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il
relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da
un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di
idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato,
per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso,
per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle
onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello
approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le
caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome
dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonchè la stazza
per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli
eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di
godimento e di garanzia sull'unità, nonchè l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale
o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente
ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione
provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il
certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere
inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono
essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui
validità non può essere superiore a sei mesi.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di
iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e
sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione.
Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il
gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con
un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di
iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto è tenuto a chiedere
preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.
Art. 26.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di
navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27.
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei
registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da
diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo
10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso
durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con
relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto
organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò,
tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di
progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono
disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o
per usi turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza
della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Art. 28.
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma
armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore
autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto
obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche,
secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che
navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate
almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le
norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa
vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le
stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica.
Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno
Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio
economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta
all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di
iscrizione dell'unità, che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza
definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la
licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione
dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a
bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato
territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente
ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di
chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene
installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano
traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione
ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie
possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata
all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad
utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per
l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli
utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è
altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione
satellitare della posizione.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità
competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni
da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui
all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di
distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1
durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27,
per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonchè alle
imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione
italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di
appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui
ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività
agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i
regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
Art. 31.
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a
saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione
l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da
diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di
documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti
consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da
persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione
medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di
sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle
persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti
documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle
persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del
soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di
motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini
per il diporto.
2. L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.
Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di
sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle
persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a
quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.
Capo III Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione
annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati
nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo
delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione
corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come
segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità
del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della
partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio
necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle
condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto
possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purchè abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo
anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della
gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone
imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che
presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica,
non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice
della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di
bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi
iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario all'autorità competente apposito documento, redatto
in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati
nello stesso documento.
Capo IV
Obbligo di patente
Art. 39.
Patente nautica
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è
obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei
miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata
superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro
tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro
bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri,
deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a
ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato
un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a
quattro metri quadrati nonchè per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di
istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali
e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le
attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito
dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle
unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione
nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40.
Responsabilità civile
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come
definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione
stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da
diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria,
l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del
proprietario.
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano
alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non
dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si
applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale
vengono applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di
certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano
impiegati nelle acque territoriali nazionali.
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA
DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
Capo I
Locazione di unità da diporto
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso
corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la
responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a
pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorchè, spirato
il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore
per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa
luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del
contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44.
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine
decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla
riconsegna dell'unità.
Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta
efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la
navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche
risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unità da diporto
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato
periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da
fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto
per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza,
armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita
dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e
i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle
disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore
provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
Capo III
Mediatore per le unità da diporto
Art. 50.
Ruoli dei mediatori per le unità da diporto
1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le
unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme
disciplinari.
Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della
professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo.
L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARA
Art. 52.
Cultura nautica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine
e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche
attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale
italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonchè
attraverso gli istituti tecnici nautici.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità
da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a
ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta
abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità
da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi
nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un
provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva
una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è
ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del
presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente
decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta
euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni
amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore
delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è
avvenuta contro la sua volontà.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di
navigazione.
Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi
previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni
subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto
1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee
ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui
all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a
cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2,
comma 3.
Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile
dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata
accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile
dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di
cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in
violazione delle disposizioni dell'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate
dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo
II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui
all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di
commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della
documentazione.
Art. 57.
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le
autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da
diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono
disporre indagini supplementari.
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58.
Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine
entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato
limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di
stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di
cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21
novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio
1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati
installati a bordo di unità da diporto.
Art. 59.
Arrivi e partenze delle unità da diporto
1. Le unità da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni
all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal
porto stesso.
Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi
straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da
diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in
porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al
comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti
denunciati e sulle loro cause.
Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso
commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale
di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli
interessati.
Art. 62.
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque
interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle
imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono
provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di
proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva
dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica
può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai
sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri
dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle
imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base
della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione
può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un
organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314.
Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro
componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la
conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sui
prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi
competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella
tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonchè dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata
al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1°
dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed
ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2
sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale,
verificatasi nei due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI,
affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al
pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione
delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 65.
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni
interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto
ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle
imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle
imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e
formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle
unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio
di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività
di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici
marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e
condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
regolamentari vigenti.
Art. 66.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, e successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-
legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla
legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATI
Allegato I
COMPONENTI
1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo
(«sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblò prefabbricati.
Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
Osservazione preliminare
Ai fini del presente allegato il termine «unita» designa le unità da diporto e le moto d'acqua.
A. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLE
UNITÀ.
1. Categorie di progettazione delle unita'.
Altezza significativa delle
Forza del vento
onde da prendere in
Categoria di progettazione
(Scala Beaufort)
considerazione
(H1/3, metri)
A "In alto mare"
> 8
> 4
B "Al largo"
8
4
C "In prossimità della costa" 6
2
D "In acque protette"
4
0,3
Definizioni:
A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere
superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad
esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e
l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.
C. In prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari,
fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può
raggiungere 2 m.
D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi,
fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde
può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a
causa di imbarcazioni di passaggio.
Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente
a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti
essenziali elencati nel presente allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di
manovrabilità.
2. Requisiti generali.
I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere conformi ai requisiti essenziali
nella misura in cui questi sono loro applicabili.
2.1. Identificazione dell'unità.
Ogni unità reca una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti
informazioni:
codice del costruttore;
Paese di costruzione;
numero di serie unico;
anno di costruzione;
anno del modello.
La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti.
2.2. Targhetta del costruttore.
Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero
d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:
nome del costruttore;
marcatura «CE» (vedi allegato III);
categoria di progettazione di cui al punto 1;
portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei
serbatoi fissi pieni;
numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'unità da diporto è stata
concepita.
2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo.
A seconda della categoria di progettazione, le unità da diporto sono progettate in modo da
ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.
2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo.
In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle unità
da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°.
2.5. Manuale del proprietario.
Ogni unità da diporto è fornita di un manuale del proprietario in lingua italiana e nella lingua (o
nelle lingue) del Paese in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente
attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai
punti 2.2, 3.6 e 4, nonchè i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi.
3. Resistenza e requisiti strutturali.
3.1. Struttura.
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'unità da diporto
una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di
progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto
3.6.
3.2. Stabilità e bordo libero.
L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui
al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilità.
L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate
alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal
costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili devono essere
progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione
rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una riserva di galleggiabilità
per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate
conformemente alla loro categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la
resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si
trovano in posizione chiusa. Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione
dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonchè alle eventuali punte di carico
applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo
scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto
della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di
cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento.
Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di
affondamento. Occorre riservare particolare attenzione:
ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per
impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
agli impianti di ventilazione;
all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e
persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata, è determinata in
funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto
3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
Tutte le unità da diporto delle categorie A e B, nonchè quelle appartenenti alle categorie C e D
di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere
di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai
fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli
alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione.
Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 metri sono munite di
un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento. Tutte le unità da diporto multiscafo
abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono
munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in
condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. Caratteristiche di manovra.
4.1. Il costruttore provvede affinchè le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto con il
motore più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita siano soddisfacenti.
In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati
alle unità da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario. 5. Requisiti
relativi ai componenti e alla loro installazione.
5.1. Motori e compartimenti motore.
5.1.1. Motore entrobordo.
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono
installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonchè i
pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del
motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono
facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono
incombustibili.
5.1.2. Ventilazione.
Il vano motore deve essere ventilato. È necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore
attraverso le prese d'aria.
5.1.3. Parti esposte.
Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone
devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque
isolato nel suo vano.
5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
Tutte le unità da diporto munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad
impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento
dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore o con
un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a
velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'unità o cade in acqua.
5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
5.2.1. Considerazioni generali.
I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di
carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di
esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante.
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e
separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro
sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi
contenenti i serbatoi debbono essere ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non
formino parte integrante dello scafo e siano:
a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
Il gasolio può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.
5.3. Impianto elettrico.
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto
dell'unità da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di
elettrocuzione. Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai
cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie.
Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi
dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo.
5.4.1. Considerazioni generali.
I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione
delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza.
Le unità da diporto a vela e le unità da diporto con un solo motore entrobordo dotate di sistemi
di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo
dell'unità da diporto a velocità ridotta.
5.5. Impianto del gas.
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati
ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la
tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere
alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambienti marino. Ciascun apparecchio è munito di
dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma
gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio
deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una
ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di prodotti di
combustione. Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un
compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali
di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di
gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio.
5.6.1. Considerazioni generali.
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del
rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. È riservata particolare attenzione all'ambiente
circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai
traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte ed è
evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine.
5.6.2. Attrezzatura antincendio.
L'unità è fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio o la posizione e la
capacità dell'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni
non sono messe in servizio finchè non sia stata installata l'appropriata attrezzatura
antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di
evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti
facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere facilmente raggiunto dalla
posizione principale di governo dell'unità.
5.7. Fanali di navigazione.
Laddove installati, i fanali di navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL
REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi.
5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra.
Le unità sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze
inquinanti (olio, carburante, ecc.).
Le unità fornite di servizi igienici devono essere munite:
a) di serbatoi, oppure
b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.
Le unità dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di
scarico standard per consentire ai tubi degli impianti di scarico di essere collegati alla
tubazione di scarico dell'imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei rifiuti umani
attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta
stagna.
B. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MOTORI DI
PROPULSIONE.
I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle
emissioni di gas di scarico.
1. Identificazione del motore.
1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:
marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore;
tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
un numero di identificazione unico del motore;
la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.
1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la
durata normale d'esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono
essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da
non poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo
normale funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la durata
di esercizio del motore.
1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da
una persona normale dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari
per il suo funzionamento. 2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se
correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti
dalla tabella seguente:
Tabella 1
Gk/kWh
Ossidi
monossido di carbonio
idrocarburi
di
Particolato
PT
TIPO
azoto
A B n
A B n
Motore
a scoppio
150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0
Non
applicabile
a due tempi
Motore
a scoppio
150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0
Non
applicabile
a quattro tempi
Accensione per
compressione
5,0 0 0 1,5 2,0 0,5
9,8 1,0
A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW e
le emissioni di gas di scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata EN ISO
8178-1:1996.
Per i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o
ES (nautica da diporto).
I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i motori alimentati a
benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, (allegato IX, tabelle 1 e 2) e per i
motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE.
3. Durata.
Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore
che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per
tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.
Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore effettuando preliminarmente una
prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei
componenti; in questo modo il costruttore potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la
manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.
La durata normale dei motori è considerata la seguente:
a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato:
480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
b) per i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a
verificarsi);
c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).
4. Manuale del proprietario.
Con ogni motore è fornito un «manuale del proprietario» redatto in lingua italiana e nella
lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato. Il manuale deve:
a) fornire istruzioni per l'installazione e la manutenzione necessarie per il corretto
funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
C. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI ALLE EMISSIONI ACUSTICHE.
Le unità da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle
emissioni acustiche.
1. Livelli di emissione acustica.
1.1. Le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni
acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata EN ISO 14509,
non superino i valori limite indicati nella tabella seguente:
Potenza di ciascun motore
Livello massimo di pressione sonora = LpASmax
in kW
in dB
PN 10
67
10 < PN 40
72
PN > 40
75
PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo
di pressione sonora in dB. Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere
applicata una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o
entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai
requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1 e un
rapporto potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il sistema di scarico sono
installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.
1.3. Il «numero di Froude» è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione V (m/s)
per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la
costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).
Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il
dislocamento dell'imbarcazione D (t) = P/D.
1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate
conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali parametri di
progettazione sono identici o compatibili con quelli di una unità di riferimento certificata
rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata.
1.5. Per «unità di riferimento certificata» s'intende una specifica combinazione scafo/motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, di cui è stata
accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata conformemente al
punto 1.1., e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello
sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato delle unità di
riferimento certificate.
2. Manuale del proprietario.
Per le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza
scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo
A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il dispositivo di
scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite
di rumore specificati nell'uso normale.
Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo B, punto 4,
fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che,
nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso
normale.».
Allegato III
MARCATURA «CE»
La marcatura «CE» di conformità è costruita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che
segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le
proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.
Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente
le stesse, comunque non inferiori a 5 mm.
La marcatura «CE» è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora
esso intervenga nel controllo della produzione.
Allegato IV
CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al
punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun
prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti,
a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il
fabbricante nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a
disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del
prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti
del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il
progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme
con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai
requisiti del presente decreto.
Allegato V
CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)
Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti
requisiti supplementari:
A. Progettazione e costruzione.
Su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più
delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo
conto:
a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo
A);
b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti
essenziali (allegato II, paragrafo A).
Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli o controlli devono essere
eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
B. Emissioni acustiche.
Per le unità da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa
senza scarico integrato e per le moto d'acqua:
su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di unità, le prove
d'emissione sonora definite nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unità, o in suo
nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato:
su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di motori, le prove
d'emissione sonora definite nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di
motori, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del
costruttore.
Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il
metodo statistico descritto nell'allegato XV per assicurare la conformità del campione.
Allegato VI
ESAME «CE DEL TIPO»
(modulo B)
1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della
produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario,
anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della
produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato può
chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di
prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti
del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il
progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità
con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni
delle norme di cui all'art. 6, comma 4 nonchè gli elementi progettati senza applicare le
disposizioni previste da tali norme;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le
soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora
non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
(*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le
varianti non influiscano sul livello di sicurezza o su altri requisiti in materia di prestazioni del
prodotto.
4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove